martedì 9 aprile 2013

Pari opportunità: monitoraggio delle quote di genere

Quote di genere. E’ attiva la casella di monitoraggio

Dal 12 febbraio scorso è entrato in vigore  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.
Dalla medesima data il  Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, esercita  in via esclusiva i compiti istruttori propedeutici all’esercizio delle predette funzioni.
COSA STABILISCE IL DPR 251/2012 ?
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce  i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni.
Ambito di applicazione
Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi dell’articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell’articolo 1,comma 2,del d.lgs 165/2001) dovranno prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2 DPR. 251/2012).
Decorrenza
Il criterio delle c.d "quote" si applica solo per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato DPR  251/2012 (12 febbraio 2013).
Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto ( 20%) del numero dei componenti dell’organo (articolo 3 DPR 251/2012). Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%).
Sanzioni
Qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell’organo decadono.

COME E’ DISCIPLINATA LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA?
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la Struttura deputata ad espletare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese - è ( articolo 4 del DPR 251/2012).
Si riportano di seguito i principali compiti istruttori che il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a svolgere:
•    controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative;
•    predisporre l’elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni nonché della composizione aggiornata degli organi societari;
•    raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
•    esaminare le segnalazioni pervenute;
•    emanare i provvedimenti di diffida;
•    verificare l’ottemperanza alle diffide;
•    elaborare la relazione al Parlamento.
Nell’esercizio delle  elencate attività  il Dipartimento per le pari opportunità sarà supportato da un apposito Gruppo di lavoro  istituito con Decreto del Ministro delegato alle pari opportunità in data 12 febbraio 2013, del quale fanno parte la dott.ssa Magda Bianco, dirigente della Banca d’Italia, la Prof.ssa Marina Brogi, Vicepreside della facoltà di Economia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, la Prof.ssa Paola Profeta, professore associato presso l’Università degli Studi “Luigi Bocconi” di Milano.
COME E A CHI COMUNICARE LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI?
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato la casella di posta elettronica monitoraggioquotedigenere@governo.it, attraverso la quale le società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR (articolo 4, commi  2 e 3, del DPR 251/2012) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.
Chiunque vi abbia interesse può altresì segnalare alla medesima casella di posta elettronica  la carenza di equilibrio tra i generi  nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012.
Il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Cons. Avv. Patrizia De Rose


Grazie all'amica Avv. Marta Mura 

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